Atti di concessione
Obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari
1. La pubblicazione di cui all'articolo 26, comma 2, comprende necessariamente, ai fini del comma 3 del medesimo articolo:
a) il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario;
b) l'importo del vantaggio economico corrisposto;
c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione;
d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;
e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario;
f) il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato.
2. Le informazioni di cui al comma 1 sono riportate, nell'ambito della sezione "Amministrazione trasparente" e secondo modalità di facile consultazione, in formato tabellare aperto che ne consente l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi dell'articolo 7 e devono essere organizzate annualmente in unico elenco per singola amministrazione.
Nota:
Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro. Ove i soggetti beneficiari siano controllati di diritto o di fatto dalla stessa persona fisica o giuridica ovvero dagli stessi gruppi di persone fisiche o giuridiche, vengono altresì pubblicati i dati consolidati di gruppo.
3. La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario. La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione rilevata d'ufficio dagli organi di controllo è altresì rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
4. E' esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.
Nota:
In molti casi sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici sono assegnati tramite bando ed i dati relativi agli atti di concessione sono contenuti nelle schede dei relativi bandi, raggiungibili tramite i link attivi nei paragrafi che seguono.
Benefici a favore di studenti e laureati
Alloggi
Assegni di Ricerca
Associazioni studentesche e attività culturali e ricreative studenti
Borse di studio
Borse di studio per attività di ricerca
Collaborazioni studentesche
Doppia carriera studente-atleta
Esperienze internazionali
Post lauream
- Dottorati di ricerca
- Scuole di specializzazione
Premi di laurea
Premi di studio e di merito
Sostegno a tirocini curriculari
Benefici a favore del personale dell'Ateneo in servizio
Attività culturali e ricreative
Sovvenzione per le attività culturali, sportive, sociali a favore del personale dell'Ateneo gestite direttamente dall’amministrazione e organizzate dall'Associazione ARCADIA (Cral dell'Ateneo).
Buoni pasto
Dal 1° ottobre 2012 il valore nominale del buono pasto è di € 7,00 (L. 135 del 7 agosto 2012, conversione del DL 95/2012, noto anche come "Spending review").
L'importo complessivo erogato annualmente è riportato alla voce "Buoni pasto" della “Relazione al bilancio unico” di ciascun esercizio, disponibile alla pagina Bilancio preventivo e consuntivo.
Di seguito l’ammontare complessivo per gli anni
- 2023: € 258.391,62 (pagina 132 relazione SX.U.1.01.01.02.002);
- 2022: € 230.643,98 (pagina 131 relazione SX.U.1.01.01.02.002):
- 2021: € 285.006,92 (pagina 123 relazione SX.U.1.01.01.02.002);
- 2020: € 253.857,93 (pagina 136 della Relazione, tabella "2. Prospetto dei dati SIOPE").
Contributi per esperienze internazionali
Polizza Sanitaria integrativa
Sussidi al personale tecnico amministrativo
Finanziamento delle attività del Centro Sportivo Universitario (CUS)
La L. 429/1985 stabilisce che una quota dei contributi versati dagli studenti è destinata ad iniziative ed attività sportive universitarie e ai sensi del D.M. 15 ottobre 1986 del Ministro della P.I. la realizzazione delle attività sportive universitarie è affidata ad enti legalmente riconosciuti che perseguono come finalità la pratica e la diffusione dello sport universitario.
Per l’Insubria la realizzazione delle attività sportive è svolta dal CUS (Centro Sportivo Universitario).
