Atti di concessione

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 27 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari

1. La pubblicazione di cui all'articolo 26, comma 2, comprende necessariamente, ai fini del comma 3 del medesimo articolo:
a) il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario;
b) l'importo del vantaggio economico corrisposto;
c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione;
d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;
e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario;
f) il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato.

2. Le informazioni di cui al comma 1 sono riportate, nell'ambito della sezione "Amministrazione trasparente" e secondo modalità di facile consultazione, in formato tabellare aperto che ne consente l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi dell'articolo 7 e devono essere organizzate annualmente in unico elenco per singola amministrazione.


Nota:
Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 26 commi 2, 3, 4

Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro. Ove i soggetti beneficiari siano controllati di diritto o di fatto dalla stessa persona fisica o giuridica ovvero dagli stessi gruppi di persone fisiche o giuridiche, vengono altresì pubblicati i dati consolidati di gruppo.

3. La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario. La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione rilevata d'ufficio dagli organi di controllo è altresì rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

4. E' esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.


Nota:

In molti casi sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici sono assegnati tramite bando ed i dati relativi agli atti di concessione sono contenuti nelle schede dei relativi bandi, raggiungibili tramite i link attivi nei paragrafi che seguono.

Contenuto inserito il 16-10-2025 aggiornato al 16-10-2025

Benefici a favore del personale dell'Ateneo in servizio

Attività culturali e ricreative

Sovvenzione per le attività culturali, sportive, sociali a favore del personale dell'Ateneo gestite direttamente dall’amministrazione e organizzate dall'Associazione ARCADIA (Cral dell'Ateneo).

Buoni pasto

Dal 1° ottobre 2012 il valore nominale del buono pasto è di € 7,00 (L. 135 del 7 agosto 2012, conversione del DL 95/2012, noto anche come "Spending review").
L'importo complessivo erogato annualmente è riportato alla voce "Buoni pasto" della “Relazione al bilancio unico” di ciascun esercizio, disponibile alla pagina Bilancio preventivo e consuntivo.

Di seguito l’ammontare complessivo per gli anni

  • 2023: € 258.391,62 (pagina 132 relazione SX.U.1.01.01.02.002);
  • 2022: € 230.643,98 (pagina 131 relazione SX.U.1.01.01.02.002):
  • 2021: € 285.006,92 (pagina 123 relazione SX.U.1.01.01.02.002);
  • 2020: € 253.857,93 (pagina 136 della Relazione, tabella "2. Prospetto dei dati SIOPE").

Contributi per esperienze internazionali

Polizza Sanitaria integrativa

Sussidi al personale tecnico amministrativo

Contenuto inserito il 16-10-2025 aggiornato al 30-10-2025

Finanziamento delle attività del Centro Sportivo Universitario (CUS)

La L. 429/1985 stabilisce che una quota dei contributi versati dagli studenti è destinata ad iniziative ed attività sportive universitarie e ai sensi del D.M. 15 ottobre 1986 del Ministro della P.I. la realizzazione delle attività sportive universitarie è affidata ad enti legalmente riconosciuti che perseguono come finalità la pratica e la diffusione dello sport universitario.
Per l’Insubria la realizzazione delle attività sportive è svolta dal CUS (Centro Sportivo Universitario).

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Sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari a imprese o enti

Contenuto inserito il 16-10-2025 aggiornato al 16-10-2025

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