Personale non a tempo indeterminato

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 17 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione dei dati relativi al personale non a tempo indeterminato

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano annualmente, nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, i dati relativi al personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente i dati relativi al costo complessivo del personale di cui al comma 1, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.


Nota:

Le informazioni riguardanti il personale non a tempo indeterminato e il costo del personale non a tempo indeterminato in servizio (ai sensi dell'art. 17, comma 1 e 2 del D. Lgs. 33/2013) sono indicati nelle tabelle T2, T2A, Tab 2 e SI1 (Personale flessibile - dati dell’ultimo triennio) del Conto annuale, a cui si rimanda.

In questa pagina sono elencate sia le unità di personale tecnico amministrativo a tempo determinato, sia i ricercatori a tempo determinato.

La colonna Struttura organizzativa è popolata solo nel caso in cui l'unità di personale abbia un incarico di responsabilità.

Contenuto inserito il 23-09-2025 aggiornato al 10-10-2025

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Pubblicato il 01-09-2025 aggiornato al 01-11-2025
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