Costi contabilizzati
Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati
1. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi pubblicano la carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici.
2. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, pubblicano:
a) i costi contabilizzati e il relativo andamento nel tempo;
b) (lettera abrogata dall'art. 28 del d.lgs. n. 97 del 2016).
Nota:
Contabilizzazione dei costi dei servizi erogati e monitoraggio del loro andamento
Ai sensi dell’art. 32 c. 2 lettera a) e dell’art. 10 c. 5 del d.lgs 33/2013 in questa sezione sono pubblicati i costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi e il relativo andamento nel tempo.
L’Università degli Studi dell’Insubria partecipa al progetto Good Practice, si pubblicano i dati derivanti dalla partecipazione al progetto.
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