Accesso documentale (L. 241/1990)
Accesso civico a dati e documenti
1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
2. Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis.
3. L'esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L'istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione.
L'istanza può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ed è presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici:
a) all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
b) all'Ufficio relazioni con il pubblico;
c) ad altro ufficio indicato dall'amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale;
d) al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l'istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto.
4. Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.
Nota:
Il diritto di accesso è il diritto riconosciuto ai privati cittadini, alle imprese, alle persone giuridiche (ad esempio, le associazioni) che hanno un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l'accesso, di esaminare/prendere visione di un determinato documento e di ottenerne copia.
Per esercitare il diritto di accesso, occorre compilare il modulo di richiesta ed inoltrarlo:
- a mezzo e-mail a: archivio.generale@uninsubria.it
- a mano: con consegna allo sportello dell’Archivio Generale di Ateneo
- a mezzo posta a: Università degli Studi dell'Insubria, Via Ravasi 2, 21100 Varese
Documenti utili
- Accesso documentale (L.241/1990) - richiesta DOCX
- Accesso documentale (L.241/1990) - richiesta PDF
- Accesso documentale (L.241/1990) - delega per ritiro atti DOCX
- Accesso documentale (L.241/1990) - delega per ritiro atti PDF
- Regolamento in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
