Accesso civico semplice

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33 - Delibera ANAC 1309/2016
articolo 5 commi 1, 2, 3

Accesso civico a dati e documenti

1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

2. Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis.

3. L'esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L'istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione.
L'istanza può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ed è presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici:
a) all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
b) all'Ufficio relazioni con il pubblico;
c) ad altro ufficio indicato dall'amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale;
d) al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l'istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto.

4. Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.


Nota:

Che cos'è

L'accesso civico è correlato ai soli documenti, informazioni e dati oggetto di obblighi di pubblicazione, comportando il diritto di chiunque di richiedere i medesimi nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione. Costituisce, in sostanza, un rimedio alla mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione imposti dalla legge alla PA interessata, esperibile da chiunque (il richiedente non deve dimostrare di essere titolare di un interesse diretto, concreto e attuale alla tutela di una situazione giuridica qualificata).

Come esercitare il diritto

La richiesta di accesso civico è gratuita, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall’Università per la riproduzione su supporti materiali. La richiesta di accesso non deve essere motivata ma deve identificare i dati le informazioni o i documenti oggetto dell’istanza; non sono, dunque, ammesse richieste di accesso civico “esplorative”. L’Amministrazione non è tenuta a formare o raccogliere o altrimenti procurarsi informazioni che non siano già in suo possesso al momento della richiesta.

La richiesta di accesso civico potrà essere trasmessa/consegnata in una delle modalità seguenti:

  1. a mezzo PEC all’indirizzo ateneo@pec.uninsubria.it con file allegato firmato digitalmente. La richiesta (da allegare - non riportare la richiesta nel corpo della PEC) deve essere indirizzata all’Università degli Studi dell’Insubria, via Ravasi, n. 2 - 21100 Varese (VA) con copia conoscenza al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT)
  2. a mezzo e-mail all’indirizzo archivio.generale@uninsubria.it indirizzando la richiesta (da allegare - non riportare la richiesta nel corpo del testo dell’e-mail) all’Università degli Studi dell’Insubria, via Ravasi, n. 2 - 21100 Varese (VA) con copia conoscenza al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), allegando copia del documento di indentità non scaduto del richiedente. La firma dovrà essere accompagnata dal nome in chiaro e dalla qualifica del sottoscrittore.
  3. a mezzo posta indirizzando la richiesta all’Università degli Studi dell’Insubria, via Ravasi, n. 2 - 21100 Varese (VA) con copia conoscenza al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), allegando copia del documento di identità non scaduto del richiedente. La firma dovrà essere accompagnata dal nome in chiaro e dalla qualifica del sottoscrittore.
  4. mano con consegna allo sportello dell’Archivio Generale dell’Università degli Studi dell’Insubria.

 

Procedura

L’Archivio Generale di Ateneo, che riceve e smista le richieste di accesso civico dell’Ateneo, assegna la richiesta tramite il sistema di protocollo all’Unità Organizzativa responsabile (UOR) e competente, detentrice dei documenti/informazioni/dati.

Entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta, l’Ufficio di Ateneo competente (UOR) per contenuto della richiesta:

  1. verifica la fondatezza della richiesta, la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione e, in caso positivo, provvede alla pubblicazione dei documenti o informazioni oggetto della richiesta nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale.
  2. provvede quindi a dare comunicazione dell’avvenuta pubblicazione al richiedente, con copia conoscenza al Responsabile della Trasparenza, indicando il relativo collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se quanto richiesto risulta già pubblicato, ne dà comunicazione al richiedente, con copia conoscenza al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) tramite il sistema di gestione documentale, indicando il relativo collegamento ipertestuale a quanto richiesto.

 

Documenti

Contenuto inserito il 26-08-2025 aggiornato al 01-11-2025
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