Accesso civico generalizzato
Accesso civico a dati e documenti
1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
2. Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis.
3. L'esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L'istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione.
L'istanza può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ed è presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici:
a) all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
b) all'Ufficio relazioni con il pubblico;
c) ad altro ufficio indicato dall'amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale;
d) al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l'istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto.
4. Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.
Nota:
Che cos'è
L’accesso civico generalizzato è il diritto di chiunque di accedere ai dati e ai documenti ulteriori a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall’art. 5 bis del suddetto decreto legislativo. Come per l'accesso civico semplice, anche con l'accesso civico generalizzato il richiedente non deve dimostrare di essere titolare di un interesse diretto, concreto e attuale alla tutela di una situazione giuridica qualificata.
Come esercitare il diritto
La richiesta di accesso civico generalizzato è gratuita, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall’Università per la riproduzione su supporti materiali. La richiesta di accesso non deve essere motivata ma deve identificare i dati le informazioni o i documenti oggetto dell’istanza; non sono, dunque, ammesse richieste di accesso civico “esplorative”. L’Amministrazione non è tenuta a formare o raccogliere o altrimenti procurarsi informazioni che non siano già in suo possesso al momento dell’istanza.
La richiesta di accesso civico potrà essere trasmessa/consegnata in una delle modalità seguenti:
- a mezzo PEC all’indirizzo ateneo@pec.uninsubria.it con file allegato firmato digitalmente. La richiesta(da allegare - non riportare la richiesta nel corpo della PEC) deve essere indirizzata all’Università degli Studi dell’Insubria, via Ravasi, n. 2 - 21100 Varese (VA) con copia conoscenza al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT)
- a mezzo e-mail all’indirizzo archivio.generale@uninsubria.it indirizzando la richiesta (da allegare - non riportare la richiesta nel corpo del testo dell’e-mail) all’Università degli Studi dell’Insubria, via Ravasi, n. 2 - 21100 Varese (VA) con copia conoscenza al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), allegando copia del documento di identità non scaduto del richiedente. La firma dovrà essere accompagnata dal nome in chiaro e dalla qualifica del sottoscrittore.
- a mezzo posta indirizzando la richiesta all’Università degli Studi dell’Insubria, via Ravasi, n. 2 - 21100 Varese (VA) con copia conoscenza al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), allegando copia del documento di identità non scaduto del richiedente. La firma dovrà essere accompagnata dal nome in chiaro e dalla qualifica del sottoscrittore.
- a mano con consegna allo sportello dell’Archivio Generale dell’Università degli Studi dell’Insubria.
Procedura
- L’Archivio Generale di Ateneo, che riceve e smista tutte le richieste di accesso civico dell’Ateneo, assegna la richiesta tramite il sistema di protocollo informatico all’Unità Organizzativa (UOR) competente, detentrice dei documenti/dati, che risponde al richiedente con copia conoscenza al Responsabile della trasparenza.
- L’Unità Organizzativa che detiene documenti/dati oggetto di accesso, cura l'istruttoria secondo i commi 5 e 6 dell’art. 5 del D.Lgs. 33/2013, individuando preliminarmente eventuali controinteressati cui trasmettere copia dell’istanza di accesso civico mettendo in copia conoscenza il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT). Il controinteressato può formulare la propria motivata opposizione entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione, durante i quali il termine per la conclusione resta sospeso.
In caso di opposizione da parte di controinteressati, se l’amministrazione decide comunque di accogliere la richiesta di accesso generalizzato, i documenti/dati verranno materialmente trasmessi al richiedente non prima di 15 giorni dall’avvenuta comunicazione al controinteressato.
In caso di mancata risposta entro 30 giorni, ovvero nei casi di diniego totale o parziale, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) (che decide con provvedimento motivato entro 20 giorni).
Documenti
